La CE a partire dalla direttiva 67 /548 fornisce un elenco di classificazione ufficiale di oltre un migliaio di sostanze chimiche, che periodicamente viene aggiornato. Le sostanze che non sono comprese nell'elenco di classificazione ufficiale devono essere classificate provvisoriamente dal produttore, sulla base delle informazioni disponibili in letteratura e/o mediante l'effettuazione di test specifici.

Per i preparati (miscele di sostanze) la normativa prevede la possibilità di una classificazione tossicologica stimata, attraverso un calcolo a partire dalla tossicità e dalle percentuali delle singole sostanze; è previsto invece un test per l'infiammabilità se sono presenti sostanze infiammabili.

SOSTANZE PERICOLOSE

Sulla base dei test e delle modalità di classificazione previsti per legge, in sintesi una sostanza o un preparato può essere:

ESPLOSIVO :
Può esplodere per effetto della fiamma, o è sensibile agli urti, sfregamenti o attriti.
 

COMBURENTE :
Può provocare l'accensione di materie combustibili o aggravare il rischio di incendio quando è a contatto con materiali combustibili. Può anche risultare esplosivo in miscela con materie combustibili: in questo caso è prevista la frase di rischio R9 "esplosivo in miscela con materie combustibili"

ALTAMENTE INFIAMMABILE - FACILMENTE INFIAMMABILE :
La normativa prevede tre livelli di infiammabilità decrescenti:

ALTAMENTE INFIAMMABILE (F+):
Sostanza e preparato liquido che ha un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione inferiore o uguale a 35 °C. Queste sostanze , oltre al simbolo, hanno l'indicazione F+.
 

FACILMENTE INFIAMMABILE (F):
Sostanza non altamente infiammabile, spontaneamente infiammabile all'aria o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, può riscaldarsi e quindi infiammarsi. Oppure sostanza che può facilmente infiammarsi in seguito a un breve contatto con una sorgente di accensione e che continua a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di tale sorgente, o anche sostanza o preparato liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non è altamente infiammabile. Queste sostanze, oltre al simbolo, hanno l'indicazione F. 

INFIAMMABILE:
Sostanza e preparato liquido il cui punto di infiammabilità è compreso tra 21 e 55 °C. In questo caso non è necessario il simbolo, ma solo la frase R10 infiammabile" in etichetta.

SOSTANZE CANCEROGENE

La normativa definisce 3 classi di cancerogenicità:

CATEGORIA 1: Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.

CATEGORIA 2: Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:

-adeguati studi a lungo termine effettuati su animali
-altre informazioni specifiche.

CATEGORIA 3: Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 2. Non esiste un simbolo specifico per i cancerogeni,ma in etichetta va riportata la frase R45 "può provocare il cancro" o R49 "può provocare il cancro per inalazione" con il simbolo T+ o T, per i cancerogeni di Cat. 1 e 2, o R40 "possibilità di effetti irreversilbili" unito almeno al simbolo Xn per le sostanze in Cat. 3. I reparati che contengono più dello 0,1% di sostanze delle categorie 1 e 2, o più dell' 1% di quelle in categoria 3,sono da considerare a loro volta cancerogeni, con l' obbligo della relativa frase di rischio.

TOSSICO

La tabella che segue fornisce i limiti delle DL50 e CL50 per le quali una sostanza e un preparato sono da classificare come molto tossici o tossici, oppure nocivi. Oltre al simbolo va indicata, per mezzo delle frasi di rischio, la via di pericolo tossicologico (ingestione, inalazione, contatto con la pelle). Sono poi eventualmente necessarie altre frasi, nel caso di rischi tossicologici specifici: ad esempio R39 " pericolo di effetti irreversibili molto gravi" se esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili potrebbero essere causati da un'unica esposizione, oppure R48 "pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata" se gravi danni potrebbero essere causati da esposizioni ripetute o prolungate.

NOCIVO 

Se la tossicità DL50 e/o CL50 è più bassa di quella prevista per classificare la sostanza o il preparato come molto tossico o tossico, ma rientra nei limiti previsti, allora il prodotto è nocivo.

 

TABELLA: definizione del livello di tossicità sulla base di DL50 e CL50.

DL50 orale* DL50 cutanea** CL50 inalatoria*

Categoria

mg / Kg   mg / Kg   mg-litro-4 ore
Molto tossiche < 25   < 50   < 0,5  
Tossiche 25 - 200   50 - 400   0,5 - 2  
Nocive 200 - 2.000   400 - 2.000   2 - 20  

*ratto, **ratto o coniglio

 

DL50: Dose che provoca la morte nel 50% degli animali da esperimento, va definita anche la via (orale, cutanea, etc.). Per la DL50 orale la normativa prevede l'uso del ratto come animale da esperimento. Per la DL50 cutanea è previsto l'uso del ratto o del coniglio.

CL50: Concentrazione in aria che provoca la morte nel 50% degli animali da esperimento, se inalata per un determinato periodo di tempo. Per la CL50 la normativa CEE prevede l'uso del ratto come animale da esperimento, per una esposizione di 4 ore.

 

 
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