Dispositivi medico-diagnostici in vitro

Definizioni e Attività

Decreto Legislativo 8 settembre 2000 n.332 - Attuazione della direttiva 98/79 CE relativa ai dispositivi medico - diagnostici in vitro.

Art.1 comma 1 lettera b) Dispositivo medico diagnostico in vitro: " qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, (.). I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro.

Art.1 comma 1 lettera f) Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa persona o da un terzo per suo conto; (.).

Art.4 Requisiti essenziali: 1) I dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali prescritti nell'allegato I in considerazione della loro destinazione d'uso

Art.9 Valutazione della conformità: c.1- Per tutti i dispositivi (.), il fabbricante, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, prima della loro immissione in commercio, segue la procedura prevista nell'allegato III e redige la dichiarazione CE di conformità richiesta. (.).

Art.10 Registrazioni dei fabbricanti e dei dispositivi. 1) Il fabbricante stabilito in Italia che immette in commercio dispositivi a nome proprio comunica al Ministero della Sanità: a) l'indirizzo della sede; b) le informazioni relative ai reagenti (.) nonché qualsiasi cambiamento apportato, inclusa la sospensione dell'immissione in commercio (.)

I prodotti da noi individuati come Dispositivi medico diagnostici in vitro ai sensi dell'art.1 sono elencati di seguito.

PAGINA IN AGGIORNAMENTO PER INSERIMENTO ISTRUZIONI E SCHEDE SICUREZZA

DIAGNOSTICI IN VITRO

CODICE

PRODOTTO

Istruzioni

Specifiche

Scheda sicurezza

TC48500

BLU ALCIAN 8GS 1 % PER MICROSCOPIA

     

TC50600

CARAZZI EMALLUME

     

TC52550

EOSINA GIALLASTRA (1 % ACQUOSA PER COLORAZIONE CITOPLASMA)

     

TC52555

EOSINA GIALLASTRA (0,5 % ALCOLICA PER COLORAZIONE CITOPLASMA)

     

TC45600

FORMALINA 10 % P/V TAMPONATA pH 7,0 SECONDO LILLIE

     

TC56200

GIEMSA SOLUZIONE SEC. (BLU EOSINA-BLU METILENE)

     

TC55400

GRAM KIT SEC. NICOLLE

     

TC55800

GRAM DECOLORANTE

     

TC55500

GRAM FUCSINA BASICA

     

TC61300

GRAM LUGOL SOL. IODO-IODURATA

     

TC55900

GRAM SAFRANINA

     

TC56700

GRAM VIOLETTO GENZIANA FENATA

     

TC60800

LOEFFLER BLU METILENE SOLUZIONE

     

TC61400

LUGOL SOLUZIONE PER COLPOSCOPIA

     

TC62600

MAY-GRUNWALD SOLUZIONE SEC. (EOSINA-BLU METILENE)

     

TC62200

MAYER EMALLUME PER EMATOLOGIA

     

TC66800

PAPANICOLAOU EMATOSSILINA SEC. HARRIS

     

TC67000

PAPANICOLAOU ARANCIO G SOLUZIONE OG6

     

TC67100

PAPANICOLAOU ARANCIO II SOLUZIONE

     

TC67500

PAPANICOLAOU POLICROMA SOLUZIONE EA31

     

TC67600

PAPANICOLAOU POLICROMA SOLUZIONE EA50

     

TC67700

PAPANICOLAOU POLICROMA SOLUZIONE EA65

     

TC72000

SCHIFF REATTIVO PER MICROSCOPIA

     

TC75000

STERNHEIMER E MALBIN COLORANTE PER MICROSCOPIA (SEDIMENTO URINARIO)

     

TC78300

WRIGHT SOLUZIONE SEC. (EOSINA-AZZURRO DI METILENE)

     

TC78800

ZIEHL-NEELSEN SOLUZIONE PER BATTERIOLOGIA (FUCSINA FENATA)

     

 

 
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